GIURIDICÆ

L’importanza di una legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia qui e ora

Il ddl Zan e perché è necessaria un’approvazione imminente

CHE COS’È IL DDL ZAN e che cosa prevede

Il ddl Zan è un Disegno di Legge che ha come scopo quello di punire chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione o violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Dunque tutela ogni persona dalla discriminazione e dalla violenza fondata su tali motivi. 

Il principio base che guida tutti gli articoli del ddl Zan è quello della prevenzione e del contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

La prima modifica che introduce il ddl Zan riguarda gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, che già puniscono gli atti di discriminazione e l’istigazione alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi. A questo reato il Decreto aggiunge i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Quindi, semplicemente, estende la tutela ad altri tipi di discriminazione. 

In secondo luogo il ddl Zan va ad integrare la Legge Mancino del 1993, che già sanziona i c.d. crimini d’odio, cioè quei crimini commessi nei confronti di una persona soltanto per la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Questa legge, infatti, sanziona con più severità le violenze o l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il ddl Zan, anche in questo caso, si vuole estendere la tutela ad altri tipi di discriminazione, perché si aggiunge la prevenzione ed il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Quindi si arriverebbe a tutelare ogni persona dalla discriminazione e dalla violenza per tutti questi motivi. 

Un’altra modifica che apporta il ddl Zan riguarda l’art. 90 quater del codice di procedura penale: si estende la condizione di particolare vulnerabilità alle vittime di violenza fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. 

Molto importante è inoltre l’istituzionalizzazione, ossia il riconoscimento a livello normativo, della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, prevista per il 17 maggio e avente un forte valore simbolico. Questa Giornata è istituita al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. Si prevede inoltre che, in occasione di questa giornata, le scuole organizzino attività di sensibilizzazione per prevenire atti di bullismo e discriminazioni.

QUALI SONO LE CRITICHE AL DDL ZAN e perché le riteniamo inconsistenti

NO, il ddl non pone dei limiti alla libertà d’espressione.

Il ddl Zan non pone alcun limite alla libertà d’espressione: pone solo un limite ulteriore alla violenza fisica e verbale come espressione di un ideale omofobo. Andando ad ampliare una legge preesistente si vanno a rafforzare dei concetti già presenti nel nostro ordinamento, dunque non viene mutilata alcuna libertà; cosa che, fra l’altro, questo Decreto non potrebbe fare poiché la libertà di manifestazione del pensiero è sancita espressamente nella nostra Costituzione. Inoltre, se questo non bastasse, il ddl Zan – all’art. 4 – prevede una c.d. clausola salva idee, nella quale specifica che sono fatte salve tutte le opinioni e condotte legittime, frutto del libero convincimento, salvo ovviamente che queste siano concretamente idonee a determinare atti violenti o discriminatori. 

Quindi, ovviamente, resta intatto il diritto alla critica di tutti, purché nel limite del rispetto delle libertà e della dignità di tutti. 

NO, il concetto di identità di genere introdotto dal ddl non annulla il dualismo uomo-donna.

Ulteriore punto problematico è la definizione di identità di genere offerta dal ddl Zan, cioè: “L’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Per alcuni questa norma cancellerebbe il dualismo uomo-donna a vantaggio di una auto-percezione individuale, per cui non verrebbe richiesta nessuna stabilità. Detto in altri termini, secondo queste critiche, potendo una persona essere riconosciuta dall’ordinamento come donna senza aver effettuato alcun percorso di transizione, potrebbe accedere come tale, ad esempio, alle quote rosa, agli spogliatoi o ai carceri femminili. Tuttavia è sufficiente una semplice lettura del testo per sfatare questo mito: non si fa riferimento a nulla di simile. Dire che non si può discriminare in base all’identità di genere, non significa riconoscere legalmente le donne trans come donne solo in base alle loro dichiarazioni. Inoltre, all’art. 1 del Disegno di Legge si esplicita “ai fini della presente legge”: ciò significa che queste considerazioni non devono essere estese a tutte le altre leggi e a tutto l’ordinamento, ma serve soltanto ad interpretare il disegno in questione. 

NO, il ddl non legittima l’utero in affitto.

Non viene detta neanche una parola su questo argomento, che quindi continua a non essere legale in Italia. Il ddl Zan non ha nulla a che vedere né con l’utero in affitto né con le adozioni gay: quelle che girano sono solamente fake news che mirano a disorientare l’opinione pubblica. 

NO, l’ordinamento italiano non tutela adeguatamente le aggressioni omofobe.

Un altro leitmotiv della critica è quello secondo cui nel nostro ordinamento le aggressioni omotransfobiche siano già punite più severamente. Tuttavia il nostro codice penale non colpisce le condotte motivate da omotransfobia. Al massimo potrà essere applicata l’aggravante dei motivi “abietti e futili”.

È inoltre diffusa l’opinione secondo cui il diritto penale non sia la sede appropriata o utile per combattere l’omofobia perché “problema sociale”. Ma può davvero il diritto essere separato dal frangente culturale e politico? Obiettivo del diritto penale è quello di proteggere le persone e soprattutto le categorie marginalizzate. Sicuramente non è sufficiente e sarà necessario puntare anche sull’istruzione e sulla prevenzione del fenomeno: ciononostante l’uno non esclude l’altro. 

Inoltre, la forma mentis di un paese si esprime anche attraverso le leggi e l’approvazione del ddl Zan avrebbe un fortissimo impatto socio-culturale dando un effettivo contributo alla lotta contro l’omolesbotransfobia.

Questo Disegno di Legge rappresenta dunque un importante punto di partenza per la tutela delle minoranze e della comunità LGBTQ+, le quali, nell’attesa di essere socialmente accolte, non possiedono uno strumento di tutela concreto contro questa specifica forma d’odio poiché non gli è ancora stato dato un nome, bensì viene ridotto a “futile motivo”. 

NO, la tutela di una categoria non lede le altre.

In molti sostengono equivocamente che una legge contro l’omolesbobitransfobia non solo sia inutile ma anche dannosa, poiché crea potenzialmente delle categorie più tutelate rispetto alle altre andando a ledere la sfera dei diritti di chi non vi è incluso. 

Tuttavia, l’esistenza di una legge che tuteli le persone omosessuali non va a ledere i diritti di coloro che non appartengono a tale categoria. 

La discriminazione di un gruppo di individui si riflette sulle altre: non è una corsa al privilegio. 

È questo il concetto di intersezionalità, introdotto nel 1989 dalla giurista ed attivista statunitense Kimberlé Crenshaw, secondo cui tutte le discriminazioni a livello sociale sono interconnesse e dunque l’individuazione di una sola categoria privilegiata contribuisce alla marginalizzazione di ciascun individuo. Risulta dunque sensato tenere conto di questa intuizione secondo cui, a causa della profonda interconnessione tra individui, tutti beneficiano del riconoscimento di diritti, a prescindere da quale sia la specifica categoria sociale che ne è destinataria. 

L’opposizione al ddl Zan è un privilegio che non tutti possono permettersi (anzi, nessuno).

Molte di queste opinioni sono spesso sostenute da quelle categorie che a livello sociale rappresentano la maggioranza privilegiata. Queste si oppongono con forza al riconoscimento di tali tutele, elaborando un’opinione discordante in merito a questioni che non le coinvolgeranno mai (sia dal punto di vista sociale che legale). Si aggrappano a convinzioni del tutto errate e dannose, noncuranti del fatto che è proprio l’approvazione di certe leggi che permette un vero e proprio progresso sociale e culturale, volto all’instaurazione di una società civile inclusiva da cui tutti traggono benefici. 

In conclusione

L’omolesbobitransfobia è un fenomeno reale e purtroppo sempre più diffuso, di cui molti paesi si stanno già occupando attivamente, sia dal punto di vista socio-educativo che da quello legislativo. Adesso è necessario un intervento anche da parte dell’Italia, la quale, sulla base delle statistiche ILGA (International Lesbian and Gay Association), occupa ancora soltanto il 35° posto su 49 nella protezione delle persone e dei diritti LGBTQ+. 

È dunque per queste motivazioni che noi riteniamo necessaria l’approvazione di una legge contro l’omolesbobitransfobia, così da poter essere finalmente una società inclusiva di tutte le identità.

Isabella Cuseri, Emma Ciofini

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Ho un debole per le cause perse, per il cioccolato e per le scarpe. Sogno da sempre di far arrivare primi gli ultimi.
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